Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o riduzione della pensione o dell'assegno previsti negli articoli 98, primo e secondo comma e 110, secondo comma della presente legge, il Ministro per il tesoro decide con la procedura stabilita dal predetto art. 110.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art111 · fonte del testo