Nei casi di invalidita' o di morte di militari per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facolta' di optare, con le norme di cui agli articoli 12 e 13, fra la pensione o L'assegno stesso e l'indennita' che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori. L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinunzia alla indennita'. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'Erario.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art14 · fonte del testo