Art. 79 — Opzione per trattamento a carico di Governi esteri
Nei casi di invalidita' o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto hanno facolta' di optare, con le norme vigenti in materia di pensioni di guerra, per l'eventuale indennita' che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori, rispettivamente in luogo del trattamento privilegiato diretto o di riversibilita' previsti dal presente testo unico.
Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva