Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca, equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, e' in facolta' degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennita', previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, vigenti alla data del sinistro, nonche' dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra. Anche in tale caso si applicano le norme dei precedenti articoli 12 e 13.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art16 · fonte del testo