Spetta la pensione, l'assegno o la indennita' di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie. In questo capo ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art4 · fonte del testo