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[1]Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni specificate alle lettere A, A-bis, B, punti 1, 2, comma 2°, 3, 4, C, D, E, F, G, punto 1, e' accordata una indennita' mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nella seguente misura:
[2]lettera A......................... L. 26.000 lettera A-bis........................ " 24.000 lettera B.......................... " 20.000 lettere C e D........................ " 18.000 lettere E e F........................ " 15.000 lettera G 1......................... " 12.000 Le dette indennita' sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori a 100.000 abitanti:
[3]lettera A........................ L. 22.000 lettera A-bis....................... " 20.000 lettera B......................... " 16.000 lettere C e D....................... " 15.000 lettere E e F....................... " 12.000 lettera G 1........................" 9.000 E' data facolta' al grande invalido della scelta fra l'accompagnatore militare e la indennita' di accompagnamento. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta all'Istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti. L'indennita' rimane sospesa quando gli invalidi siano ricoverati in luoghi di cura. L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovra' dare comunicazione dei suddetti ricoveri in Istituti rieducativi od assistenziali ed in luoghi di cura all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui ai due commi precedenti. L'indennita', e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 giugno 1952, n. 683
1La L. 6 giugno 1952, n. 683 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che: "Sono ammessi al beneficio dell'indennita' di accompagnamento, prevista dall'art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, anche i mutilati titolari di pensioni o assegni di prima categoria fruenti dell'assegno di superinvalidita' per una delle mutilazioni indicate nella lettera G, punti 2 e 3, della tabella E, annessa alla legge predetta. L'indennita' e' stabilita nella misura di lire 12.000 mensili per i grandi invalidi residenti nei Comuni con popolazione non inferiore ai 100.000 abitanti. Per i grandi invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti detta indennita' e' di lire 9000 mensili."
La L. 11 aprile 1953, n. 263 (con l'art. 5, comma 1) che: "La indennita' mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui all'art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e che e' dovuta anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un famigliare del minorato, e' stabilita nelle seguenti misure Lettera A.......... L. 30.000 " A-bis........ " 27.000 " B.......... " 24.000 " C.......... " 22.000 " D.......... " 20.000 " E.......... " 15.000 " F.......... " 15.000 " G.......... " 12.000 Le dette indennita' sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori ai 100.000 abitanti: Lettera A.......... L. 27.000 " A-bis........ " 24.000 " B.......... " 21.000 " C.......... " 19.000 " D.......... " 17.000 " E.......... " 12.000 " F.......... " 12.000 " G.......... " 9.000 E' data facolta' al grande invalido della scelta tra l'accompagnatore militare e la indennita' di accompagnamento. L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedale o in altri luoghi di cura."
Testo in vigore dal 28 aprile 1953 al 16 agosto 1957
