E' equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennita' di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorita' e posti al seguito di truppe operanti.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art8 · fonte del testo