Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, i cittadini militarizzati per svolgere un'attivita' connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni, assegni o indennita' di guerra, soltanto quando trattisi di invalidita' o di decesso derivanti da azioni belliche.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art9 · fonte del testo