Il genitore che abbia perduto piu' figli militari o civili per causa di guerra ed inoltre uno o piu' figli militari per causa di servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui all'articolo precedente. Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la concessione e' peraltro subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 71 e 73. Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia piu' favorevole, viene liquidata dall'Amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dall'articolo precedente sono liquidati dal Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art80 · fonte del testo