Il genitore che per la morte di uno o piu' figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finche' duri tale situazione, la pensione piu' favorevole che gli compete in base alle tabelle M, N, O e P, compreso l'assegno speciale temporaneo, aumentata della meta'. Se abbia, perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma precedente, a prescindere dall'eta' e dalle condizioni economiche. L'aumento e' cumulabile con quello contemplato nell'art. 79.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art81 · fonte del testo