Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilita' di vigilanza e custodia sui detenuti, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, l'indennita' e' corrisposta nella misura di cui al precedente articolo 2.

Testo vigente dal 17 agosto 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-08-10;475~art4 · fonte su Normattiva