L'indennita' militare speciale di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e il soprassoldo giornaliero di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, sono soppressi. La legge 9 novembre 1950, n. 978, e' abrogata.
Testo vigente dal 17 agosto 1981
