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La decorazione della "Stella al merito del lavoro" puo' essere concessa ai lavoratori per i quali ricorrano le condizioni previste dall'art. 1 che siano stati occupati ininterrottamente per un periodo di 25 anni presso la stessa azienda. Per il computo degli anni di occupazione in una azienda non costituisce ragione di interruzione l'avvenuta trasformazione dell'azienda stessa per trapassi di proprieta' o trasformazione industriale dovuti a concentrazione o modificazione. La decorazione potra' essere conferita anche a lavoratori i quali abbiano prestato la propria opera per lo stesso numero di anni presso aziende diverse, purche' sia provato un periodo di interrotta occupazione di quindici anni presso una stessa azienda ed il loro passaggio da una all'altra azienda non sia stato causato da demeriti personali. La decorazione potra' anche essere concessa a lavoratori che non abbiano lavorato in una azienda per i periodi come sopra stabiliti nei casi in cui essi abbiano dimostrato una straordinaria perizia e un'ottima condotta morale e nei casi in cui con invenzioni o modificazioni delle macchine e degli strumenti adoperati nell'esercizio del loro lavoro, abbiano apportato migloramenti capaci di dare maggiore efficienza tecnica e produttiva ed igienica agli strumenti, alle macchine stesse ed alle aziende ove prestano il loro lavoro. In nessun caso potra' conferirsi la decorazione della "Stella al merito del lavoro" a lavoratori che non abbiano compiuto 40 anni e che non siano cittadini italiani.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1952 al 30 maggio 1967
