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La decorazione della "Stella al merito del lavoro" potra' essere conferita a cittadini italiani residenti all'estero per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, senza l'osservanza dei limiti di anzianita' di servizio quando il lavoratore abbia dato tali prove di patriottismo, di laboriosita' e di probita' da venire segnalato come esempio ai propri connazionali.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1952 al 30 maggio 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2389~art3 · fonte del testo