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Per ottenere l'inquadramento previsto nel precedente articolo, gli interessati debbono presentare domanda, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il collocamento e' disposto nella qualifica iniziale in base ad una graduatoria di merito formata dal consiglio di amministrazione tenendo conto del titolo di studio, della durata di espletamento delle mansioni proprie della carriera amministrativo-contabile quale risulta dai rapporti informativi dell'ultimo quinquennio, dei giudizi contenuti nei rapporti stessi, nonche' dello esito di un esame consistente in un colloquio avente per oggetto le mansioni della suddetta carriera. La commissione esaminatrice e' composta: da un impiegato delle carriere direttive del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede; da quattro impiegati delle carriere direttive del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata. Un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario. A parita' di merito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1968 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-02;2~art6 · fonte del testo