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Agli effetti della progressione nelle qualifiche sia di segretario aggiunto sia di segretario, al personale inquadrato a norma della presente legge e' riconosciuta, nei limiti di due terzi, l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza. La stessa anzianita' di servizio e' valutabile per intero ai fini dell'ammissione al concorso di merito distinto ed all'esame di idoneita' per la promozione a primo segretario di cui all'articolo 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il predetto personale, peraltro, potra' essere ammesso al concorso ed all'esame di cui al comma precedente soltanto quando avra' maturato l'anzianita' richiesta per essere ammesso al concorso e all'esame stesso il personale gia' inquadrato nel ruolo ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1968 al 25 aprile 2001
