Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate

Art. 23 — Detrazioni di anzianità di servizio

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Le detrazioni dell'anzianita' di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, previste dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, e dall'articolo 4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969, sono modificate per gli ufficiali dell'Esercito e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e rese uguali a quelle indicate nei predetti articoli per i corrispondenti gradi degli ufficiali della Marina, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. La detrazione dell'anzianita' di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e' cosi' modificata per i sottufficiali dei seguenti gradi: sergenti maggiori o secondi capi: anni zero; marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o scelto: anni 14.

Testo in vigore dal 10 maggio 1976 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;187~art23 · fonte su Normattiva