Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate
Art. 28 — Decorrenza dei provvedimenti
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Le misure delle indennita' e dei compensi previsti dagli articoli da 1 a 14 del titolo I decorrono dal 1 dicembre 1975. I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 22 e 23 decorrono dal 1 gennaio 1976. I benefici giuridici ed economici derivanti dall'applicazione delle norme di cui al titolo IV decorrono dal 1 gennaio 1976.
Testo in vigore dal 10 maggio 1976 al 9 ottobre 2010
