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Il ruolo degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, assume, alla data predetta, la denominazione di ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica. Nell'Arma, aeronautica e' istituito un ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tale ruolo comprende i gradi da sottotenente a tenente colonnello.

Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-05;989~art1 · fonte del testo