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A partire dal 10 gennaio 1951 e fino al 31 dicembre 1954, nel grado di capitano dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, e' consentito un soprannumero nel limite massimo di un terzo del rispettivo organico del grado medesimo risultante dalle annesse tabelle numeri 1 e 2 e sempre che siano lasciati vacanti altrettanti posti nei rispettivi gradi inferiori. Il soprannumero sara' assorbito a decorrere dal 1 gennaio 1955 in ragione di almeno un quarto delle vacanze che si verificheranno annualmente a partire da tale data nel grado di capitano dei predetti ruoli.

Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-05;989~art17 · fonte del testo