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[1]Ai colonnelli dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il limite di eta' previsto per il grado stesso anteriormente alla data predetta.

[2]Art. 19.

[3]Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente continua ad essere di anni 58, qualunque sia il grado da essi rivestito alla data predetta e successivamente conseguito.

Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-05;989~art19 · fonte del testo