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La maggiore spesa derivante dalla presente legge gravera' per lire 390.000.000 sull'esercizio finanziario 1951-52 e per lire 712.150.000 sull'esercizio finanziario 1952-53 e successivi. Alla copertura dell'onere di 390.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verra' fatto fronte con i normali stanziamenti contenuti nei capitoli 83 e 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per l'esercizio 1952-53 con lo stanziamento contenuto nel capitolo 229 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.
Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 9 ottobre 2010
