Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 novembre 1963 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
I quadri I: ruolo naviganti normale; II: ruolo naviganti speciale; III: ruolo servizi e XI: ruolo ufficiali medici, riportati nella tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati nella tabella annessa alla presente legge. Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli suindicati, stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 959, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella annessa alla presente legge. Alla tabella n. 10, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza del ruolo naviganti speciale nella colonna n. 5, e' aggiunta la frazione un ottavo. Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo naviganti speciale e' fissato in anni 57.
Testo in vigore dal 2 novembre 1963 al 9 ottobre 2010
