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Le disposizioni della legge 18 luglio 1962, n. 1112, sono estese ai capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, cessati dal servizio permanente per eta' negli anni 1956, 1957, 1960 e 1961. La domanda di trasferimento nel ruolo naviganti speciale deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sulla domanda decide il Ministro, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

Testo in vigore dal 2 novembre 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-10-27;1431~art11 · fonte del testo