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All'onere di lire 65 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 154 (lire 35 milioni) e n. 169 (lire 30 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto. All'onere di lire 120 milioni a carico dei successivi esercizi finanziari si provvedera' mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai citati capitoli n. 151 (lire 60 milioni) e n. 169 (lire 60 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-1964. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 2 novembre 1963 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1963-10-27;1431~art12 · fonte del testo