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I tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale, che, alla data di entrata in vigore, della presente legge, si trovino in soprannumero agli organici ai sensi del quinto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, cessano dalla posizione di soprannumero rientrano nell'organico del proprio grado al posto precedentemente occupato in base all'anzianita' posseduta, nel limite dei posti che si renderanno disponibili con l'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 2 novembre 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-10-27;1431~art3 · fonte del testo