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Fino al 31 ottobre 1966, non e' richiesto per la valutazione dei tenenti colonnelli di ruolo naviganti speciale il periodo di servizio presso reparti previsto dalla tabella annessa alla presente legge. La disposizione di cui al comma precedente si applichera' anche oltre il 31 ottobre 1966, nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, giudicati idonei, non consegnano la promozione entro l'anno 1967. Fino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il periodo di servizio richiesto dalla tabella annessa alla presente legge per la valutazione dei tenenti dell'Arma, aeronautica, ruolo servizi, e' ridotto a 3 anni.
Testo in vigore dal 2 novembre 1963 al 9 ottobre 2010
