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I maggiori del ruolo naviganti speciale e i maggiori del ruolo ufficiali medici, sino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello del rispettivo ruolo, non possono essere promossi se non abbiano compiuto nel grado rivestito la permanenza minima, rispettivamente, di anni quattro e di anni tre.

Testo in vigore dal 2 novembre 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-10-27;1431~art5 · fonte del testo