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Nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta, si procede alla integrazione dei quadri formati per lo stesso anno iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli iscritti nei quadri. Per la determinazione del posto da attribuire agli ufficiali che devono integrare i quadri rispetto ai pari grado iscritti nei quadri stessi, ma non ancora, promossi, si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Per le promozioni a scelta da effettuare al grado di colonnello del ruolo naviganti speciale si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento avente decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa aliquota di valutazione e' determinata con riferimento alla data suddetta.

Testo in vigore dal 2 novembre 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-10-27;1431~art6 · fonte del testo