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Per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano "a disposizione" non e' richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.
Testo in vigore dal 2 novembre 1963 al 9 ottobre 2010
