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Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali interiori del ruolo naviganti normale non abbia raggiunto i nove decimi di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 1, le aliquote di capitani del predetto ruolo non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a quanto stabilito dall'annessa tabella, sul numero dei posti previsto in organico per gli ufficiali inferiori del ruolo stesso diminuito dei capitani gia' valutati.
Testo in vigore dal 2 novembre 1963 al 20 luglio 1971
