Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 novembre 1963 al 20 luglio 1971. Leggi il testo vigente →

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali interiori del ruolo naviganti normale non abbia raggiunto i nove decimi di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 1, le aliquote di capitani del predetto ruolo non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a quanto stabilito dall'annessa tabella, sul numero dei posti previsto in organico per gli ufficiali inferiori del ruolo stesso diminuito dei capitani gia' valutati.

Testo in vigore dal 2 novembre 1963 al 20 luglio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-10-27;1431~art8 · fonte del testo