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In deroga al secondo comma dell'articolo 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e fino al 31 dicembre 1967, per i capitani del ruolo naviganti speciale le promozioni non effettuate in un anno non sono portata in aumento alle promozioni da effettuare l'anno successivo.
Testo in vigore dal 2 novembre 1963 al 9 ottobre 2010
