Il parere dei direttori di servizio tecnico, ciascuno nell'ambito della propria competenza, e' richiesto:
- a)sui progetti di lavori e forniture di importo fino a lire 100 milioni, quando si intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero fino a lire 15 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;
- b)sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dai direttori di servizio stessi, salva la competenza del Comitato nel caso previsto dalla lettera c) del precedente articolo 17;
- c)sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori, superiori ai giorni trenta, sempreche' si tratti di appalti formali retti dalla sede centrale;
- d)sui verbali di nuovi prezzi, sempre nel caso della precedente lettera c);
- e)sulle contestazioni con le Imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso di opera;
- f)sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso d'opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non superi le lire 5 milioni, nonche' sulle proposte di concessione di acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;
- g)sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalita' contrattuali, quando cio' che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5 milioni.
Testo vigente dal 7 marzo 1961
