Quando, in dipendenza delle variazioni dei prezzi, occorra, prima dell'appalto, procedere all'aggiornamento di progetti gia' approvati, e' sufficiente, per l'approvazione dell'aggiornamento, il parere di un direttore di servizio tecnico, senza rinvio ad alcun altro organo, purche' sia esclusa qualsiasi variazione tecnica, la maggiore spesa non ecceda i limiti del decimo dell'importo del progetto originario e il nuovo importo complessivo resti entro i limiti di competenza dell'organo che si era pronunciato sul progetto originario stesso.

Testo vigente dal 7 marzo 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59~art21 · fonte del testo