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I Compartimenti della viabilita', nell'ambito della propria circoscrizione territoriale:

  • a)propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per la riparazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade ed autostrade statali;
  • b)compilano le perizie di spesa per il funzionamento dei Compartimenti stessi;
  • c)redigono i progetti riguardanti i lavori da eseguire, sia di carattere ordinario che straordinario;
  • d)dirigono e gestiscono i lavori dati in appalto e ne redigono la contabilita';
  • e)provvedono all'esecuzione dei lavori in economia debitamente autorizzati adottando, ove necessario, i provvedimenti di somma urgenza;
  • f)esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale dello Stato, adottando i relativi provvedimenti;
  • g)curano quanto altro necessario per la gestione delle strade e autostrade statali;
  • h)controllano l'esercizio delle autostrade non gestite dallo Stato, vigilano sui lavori di costruzione ed adeguamento delle autostrade in concessione;
  • i)istruiscono le pratiche concernenti il dipendente personale e propongono alla Direzione generale i conseguenti provvedimenti, adottando direttamente quelli che sono demandati alla propria competenza dagli ordinamenti in vigore;
  • 1)provvedono alla istruttoria di ogni altro affare inerente ai compiti dell'Azienda;
  • m)esercitano tutte le facolta' loro attribuite anche da altre leggi;
  • n)emettono le ordinanze previste dall'articolo 3 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e rilasciano, per le strade statali, le autorizzazioni contemplate dallo articolo 10 del testo unico medesimo; emettono, con riferimento alle strade statali, tutti i provvedimenti attribuiti alla competenza di organi centrali o periferici del Ministero del lavori pubblici o dell'Azienda dagli articoli da 1 a 22 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740. Le sezioni staccate sono organi dei Compartimenti della viabilita' dislocati fuori della sede compartimentale, dei quali i Compartimenti stessi si avvalgono per l'espletamento - in determinate zone della propria circoscrizione territoriale - dei compiti loro attribuiti dal presente articolo. I capi compartimento della viabilita' possono delegare ai dirigenti le sezioni staccate le attribuzioni di sui al primo comma. Il Ministro, su proposta del direttore generale, puo' delegare ai capi compartimento della viabilita' altre funzioni, fatta eccezione per i provvedimenti comportanti impegni di spesa, per quelli concernenti nomine e carriera degli impiegati, nonche' per i provvedimenti disciplinari di competenza del Ministro stesso.

Testo in vigore dal 7 marzo 1961 al 18 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59~art25 · fonte del testo