L'A.N.A.S. ha la gestione, in regime di esclusivita' della esposizione di pubblicita', con qualsiasi mezzo, lungo le autostrade e le strade statali o in vista di esse. La gestione puo' essere data in concessione. Nelle traverse interne di cui all'articolo 4, comma primo, della presente legge; l'esposizione di pubblicita' - sulla quale dovra' essere richiesto il preventivo nulla osta tecnico dell'A.N.A.S. - e' di competenza dei Comuni nel cui territorio ricade la traversa, ai quali spettano altresi' i relativi proventi. I canoni per le licenze e le concessioni, comunque interessanti il demanio dell'A.N.A.S., e per la esposizione di pubblicita' lungo o in vista delle autostrade e delle strade statali, nonche' le tariffe delle autostrade gestite direttamente dall'A.N.A.S. (e per quelle in concessione, sulla base delle convenzioni esistenti), vengono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione. I canoni per la esposizione di pubblicita' lungo o in vista delle autostrade e delle strade statali sono commisurati alla superficie dei cartelli di cui venga richiesta la esposizione. Le tariffe delle autostrade, sia statali sia in concessione, saranno determinate in funzione del costo di costruzione, gestione e manutenzione delle autostrade stesse, nonche' in relazione al tipo di autoveicolo ammesso al transito, ed alla percorrenza chilometrica effettuata.

Testo vigente dal 7 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59~art37 · fonte del testo