La consulenza legale ed il patrocinio dell'Azienda sono affidati all'Avvocatura dello Stato. L'Avvocatura dello Stato assume altresi' la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti della Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca l'opportunita'. Per la rappresentanza, e la difesa dell'A.N.A.S. in giudizio si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 7 marzo 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59~art36 · fonte su Normattiva