Sugli autoservizi che usufruiscono di tronchi di strade e autostrade statali, hanno libero transito, secondo le modalita' gia' in atto e che possono eventualmente essere modificate di concerto fra i Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, gli agenti stradali in divisa ed i funzionari tecnici che prestano servizio lungo i tronchi stessi. Sui medesimi autoservizi saranno concesse, d'intesa col Ministro per i trasporti, tariffe ridotte a favore dei figli del personale sopra indicato che si recano alle scuole. Il personale dipendente dall'A.N.A.S., abilitato ad elevare contravvenzioni a norma dell'articolo 137 del Codice della strada, ha diritto alla libera circolazione sui trasporti di servizio pubblico e turistico, secondo le modalita' che verranno stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S. Al restante personale la libera circolazione spetta limitatamente ai percorsi compresi nella circoscrizione del Compartimento di appartenenza.

Testo vigente dal 7 marzo 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59~art41 · fonte su Normattiva