Gli enti concessionari di autostrade o le societa' da essi appositamente costituite possono realizzare e gestire in regime di concessione infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, purche' connesse alla rete autostradale e finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture e le relative adduzioni sono individuate nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, di intesa tra il comune e i soggetti di cui al comma 1. La concessione di cui al comma 1 e' assentita con decreto del Ministro dei lavori pubblici Presidente dell'ANAS di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Con lo stesso provvedimento e' approvato l'atto convenzionale da stipularsi con l'ANAS, con l'intervento del comune interessato, disciplinante anche le modalita' di utilizzo delle risorse a tal fine destinate, nonche' di erogazione dei mutui e dei contributi di cui ai commi 4 e 5. Per il conseguimento delle esclusive finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1992 le disponibilita' di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, fermi i limiti di spesa e la garanzia dello Stato in esso previsti. Per le medesime finalita' il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, utilizzando il saldo netto, accertato al 1 gennaio di ciascun anno, delle disponibilita' finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' autorizzato ad erogare ai soggetti di cui al comma 1 contributi in conto interessi a fronte di contratti di mutuo da essi stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di cui al medesimo comma 1. Con decreto del Ministro del tesoro, ad integrazione ed aggiornamento del decreto ministeriale 29 maggio 1969, si provvede alla definizione delle modalita' attuative del presente comma ed alla fissazione della misura del contributo in conto interessi da erogare a fronte delle suddette operazioni finanziarie.

Testo vigente dal 6 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art10 · fonte su Normattiva