La promozione a casellante si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli aiuto casellanti dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di prova. Per la promozione a casellante scelto si osserva la disposizione di cui all'articolo 50, comma secondo. La promozione a capo casellante e' conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai casellanti scelti dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

Testo vigente dal 7 marzo 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59~art52 · fonte su Normattiva