Agli agenti stradali (cantonieri) che non godono di alloggio demaniale, compete una indennita' nella misura di lire 72.000 annue per coloro che percepiscono quote di aggiunta di famiglia per persone a carico e di lire 60.000 annue per il restante personale. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).
Testo vigente dal 25 novembre 1973
