Agli agenti stradali (cantonieri) che non godono di alloggio demaniale, compete una indennita' nella misura di lire 72.000 annue per coloro che percepiscono quote di aggiunta di famiglia per persone a carico e di lire 60.000 annue per il restante personale. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).

Testo vigente dal 25 novembre 1973

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 novembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1961 al 25 novembre 1973. 58 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… famiglia per persone a carico e di lire 60.000 annue per il restante personale. tolto: Al personale delle biglietterie dei caselli delle autostrade statali, compete una indennita' per maneggio denari da lire 3.000 a lire 5.000 mensili, tenendo conto dell'entita' degli incassi. La misura dell'indennita', nei limiti di cui al precedente comma, e' stabilita dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A. N.A.S., su proposta del capo compartimento competente aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59~art53 · fonte del testo