Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione a capo cantoniere di seconda classe puo' essere conferita, anche in soprannumero - mediante i sistemi di cui al secondo comma del precedente articolo 50 - ai cantonieri scelti che abbiano almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e che da almeno tre anni, con carattere continuativo, esplichino o abbiano esplicato anche nella qualifica inferiore, mansioni di capo cantoniere, sempre che abbiano riportato il giudizio di ottimo negli ultimi tre anni di servizio.
Testo vigente dal 7 marzo 1961
