In sede di prima applicazione della presente legge, ai concorsi che l'ANAS bandira' per il conseguimento della qualifica di capo cantoniere potranno partecipare i cantonieri dell'azienda, anche se sprovvisti del richiesto titolo di studio (licenza media inferiore), purche' svolgano alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano svolto continuativamente per almeno due anni antecedenti l'entrata in vigore della legge 4 marzo 1982, n. 65, le funzioni di capo cantoniere. L'attribuzione di tali funzioni dovra' risultare da provvedimento dell'amministrazione nel quale dovra' essere indicato il tronco lungo il quale il dipendente ha svolto le mansioni superiori. Ai cantonieri promossi alla qualifica di capo cantoniere con decorrenza 1 luglio 1980 si applicano le disposizioni di cui al precedente primo comma. Il servizio nella qualifica di cantoniere prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 marzo 1982, n. 65, viene valutato ai fini del raggiungimento dell'anzianita' di anni cinque nella IV qualifica, richiesta dall'articolo 2, comma sesto, della medesima legge.
Testo vigente dal 3 aprile 1986
