I posti in aumento di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono coperti, nella prima attuazione della presente legge, mediante concorsi per singole qualifiche, riservati al personale assunto con contratto presso i laboratori di analisi per la esportazione, annessi agli istituti di sperimentazione agraria di cui all'articolo 1, entro il 31 dicembre 1988 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle qualifiche cui appartengono i posti messi a concorso e degli altri requisiti previsti per l'assunzione nel pubblico impiego, prescindendo dal limite massimo di eta'. Ai concorsi riservati previsti dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986. Alla copertura dei posti non coperti a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 1, si provvede mediante pubblici concorsi.
Testo vigente dal 1 luglio 1991
