Riordino del settore termale

Art. 1 — Finalità

La presente legge disciplina la erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico e reca le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali. La presente legge promuove, altresi', la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze. In caso di mancato rispetto del termine, il Governo provvede ad attivare i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e' delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attivita' idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' e alla attuazione della presente legge secondo quanto disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Testo vigente dal 8 novembre 2000

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 93/2003

    Questione infondata
    28 marzo 2003

    La norma di cui all'art. 1, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – in base alla quale le Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, devono definire "con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze", potendo il Governo, in caso di mancato rispetto di tale termine, attivare i previsti poteri sostitutivi – non pone alcun vincolo di contenuto alle competenze regionali. L'eventuale esercizio, peraltro, del potere sostitutivo del Governo – finora non attuato, potendo così le Regioni adottare le misure del caso – potrà essere censurato dalle Regioni ove ritenuto in contrasto con le attribuzioni ad esse spettanti in base al nuovo titolo V. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni ed agli articoli 3, 117 e 118; 3, 32 e 97 della Costituzione, in quanto la disposizione sarebbe ambigua – potendo essere interpretata nel senso che i centoventi giorni siano assegnati per l'esercizio della potestà legislativa oppure allo scopo di varare una serie di misure amministrative di tipo urbanistico-territoriale e ambientale – o non conforme a Costituzione, in ragione della brevità ed incongruità del termine assegnato alle Regioni. - In tema di principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, per come ricostruito dalla Corte, citate le sentenze n. 21 e 351/1991, n. 341/1996, n. 242/1997.

    Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 1 Riordino del settore termale · Art. 3 Riordino del settore termale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2000-10-24;323~art1 · fonte su Normattiva