Art. 7 — Specializzazione in medicina termale
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' disciplinato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In sede di prima applicazione, i medici dipendenti dalle aziende termali alla data di attivazione del primo corso di specializzazione di cui al comma 1 hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione medesime.
Testo vigente dal 8 novembre 2000
