Riordino della legislazione in materia portuale

Art. 15-bis — Sportello unico amministrativo

Presso la ((Autorita' di sistema portuale)) opera lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attivita' economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale e dei controlli e la sicurezza, svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto. ((Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente dell'Autorita' di sistema portuale e sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis, approva il regolamento che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello Sportello unico amministrativo, secondo Linee guida approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) (( Il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale vigila sul corretto funzionamento dello Sportello unico amministrativo, anche al fine di segnalare, nell'ambito della Conferenza nazionale di coordinamento di cui all'articolo 11-ter, eventuali prassi virtuose da adottare o eventuali disfunzioni da correggere. ))

Testo vigente dal 24 febbraio 2018

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urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art15bis · fonte su Normattiva