Riordino della legislazione in materia portuale
Art. 17 — Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1996 al 22 luglio 2000. Leggi il testo vigente →
In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369:
- a)le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita' marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera. Le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita' marittime possono autorizzare una o piu' imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 puo' essere concessa unicamente a imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente legge;
- b)qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio volontario di cui alla lettera a), ovvero qualora a detto consorzio non partecipi la maggioranza delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita' marittime, che ravvisino l'esigenza di soddisfare variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera, istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia e' l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 nell'ambito portuale in cui e' istituito, ed e' tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese di cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta. In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi, il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea prestazione di mano d'opera e' fornito dalle imprese di cui all'articolo 21, lettera b). Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo schema di decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine per la sua emanazione. Le competenti Commissioni parlamentari si esprimono nei successivi trenta giorni. 3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di mano d'opera forniti dalle societa' derivanti dalla trasformazione disposta dall'articolo 21 non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1369 del 1960
Testo in vigore dal 24 dicembre 1996 al 22 luglio 2000
