Riordino della legislazione in materia portuale

Art. 23 — Disposizioni in materia di personale

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I lavoratori portuali, iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nei registri di cui all'articolo 150 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e gli addetti a tale data in servizio presso le compagnie a gruppi portuali, transitano, in continuita' di rapporto di lavoro, nelle societa' di cui all'articolo 21. Il personale delle organizzazioni portuali e' trasferito alle dipendenze delle autorita' portuali, in continuita' di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento nonche', ad personam, il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Il personale di cui al presente comma che, successivamente alla determinazione dell'organico da parte di ciascuna autorita' portuale, risulti in esubero e' mantenuto alle dipendenze dell'autorita' stessa in posizione di soprannumero ed e' assoggettato, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, a mobilita' secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare in altre autorita' portuali. Il personale di cui al comma 2, collocato in posizione di soprannumero e non impiegato presso altre autorita' portuali, nonche' i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali che risultino in esubero alle societa' di cui all'articolo 21, sono impiegati in regime di mobilita' temporanea, di comando o di distacco, ai sensi del presente articolo, con provvedimento dei presidenti delle autorita' portuali, sentito il comitato portuale e le commissioni consultive locali, nell'ambito di criteri indicati da un apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, dalle societa' di cui all'articolo 20, comma 3, dalle altre imprese di cui agli articoli 16 e 18. Tali societa' ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ad impiegare con priorita' il personale di cui al presente comma. Il personale, impiegato in mobilita' temporanea ai sensi del comma 3, conserva, in continuita' di rapporto di lavoro, il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data dell'impiego temporaneo, nonche' ad personam il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Le societa' e le imprese di cui al comma 3, provvedono, per il periodo di impiego temporaneo, alla corresponsione a tali lavoratori della retribuzione e di tutti i trattamenti accessori. Il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro del personale di cui al comma 3 sono determinati a seguito di contrattazione collettiva con le societa' e le imprese che lo impiegano. Il personale impiegato in regime di mobilita' temporanea, alla scadenza del termine previsto nel comma 3, puo' optare per l'assunzione alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, in alternativa alla reintegrazione presso l'autorita' portuale. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorita' portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o piu' societa' tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, sulla base di criteri indicati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, concedono alle societa' ed imprese di cui al comma 3 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilita' temporanea dei lavoratori di cui al comma 3.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1994 al 24 dicembre 1996

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