Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo sceglie nell'ambito di una terna di note personalita' di cultura, designate dal comitato di settore per gli istituti culturali del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il presidente dura in carica cinque anni; ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed e' organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione. Presiede il consiglio stesso.

Testo vigente dal 11 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;123~art3 · fonte su Normattiva